Superbonus edilizia del 110% per cappotti termici, caldaie, sismabonus e fotovoltaico in condominio e prima casa, a condizione che si migliori la classe energetica. La detrazione fiscale del 110% riguarderà anche le opere minori, purché abbinate agli interventi di efficientamento energetico. Il nuovo bonus si applica alle spese sostenute dai contribuenti dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. L’agevolazione sarà fruibile come detrazione fiscale oppure come sconto in fattura con cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori o a banche o ad altri intermediari finanziari.
Ecco i punti salienti del superbonus messo in campo dal Governo nel Decreto Rilancio approvato il 13 Maggio dal Consiglio dei Ministri.
Stando all’ultima bozza del decreto, quali sono gli interventi che attivano lo sconto?
Per ottenere l’ecobonus con l’aliquota del 110% sarà necessario eseguire lavori importanti di riqualificazione energetica degli edifici, cioè:
– cappotto termico: isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio – sia unifamiliare sia condominiale, pare di capire – con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi stabiliti dal decreto dell’11 ottobre 2017 firmato dal ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La detrazione spetta per una spesa massima di 60.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
– caldaie a condensazione e a pompa di calore in condominio: interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione. La detrazione spetta anche per le spese di smaltimento o bonifica dell’impianto sostituito. La spesa massima per usufruire del 110% è di 30.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
– caldaie a pompa di calore in case singole: interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione (ammontare delle spese non superiore a 30mila euro, compreso lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito).
Se, insieme ai maxi-interventi appena visti, si effettuano anche altri lavori di riqualificazione energetica, come ad esempio la sostituzione di infissi o l’acquisto delle schermature solari, la detrazione del 110% spetta anche su questi lavori nei limiti di spesa relativi a questi ultimi. Queste percentuali così favorevoli si applicano, quindi, a tutti gli interventi oggi incentivati con l’ecobonus «a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi» elencati prima.
Per ottenere la detrazione del 110%, gli interventi, nel complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche (ad esempio dalla D alla B). Se questo “salto” di 2 classi non è possibile, bisogna comunque attestare che gli interventi effettuati hanno comunque comportato il passaggio alla classe energetica superiore a quella che si ha attualmente (ad esempio dalla C alla B). Il passaggio di classe va dimostrato con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Per il fotovoltaico?
Potrà usufruire del superbonus 110% anche l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e comunque entro il limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. La detrazione, anche in questo caso, spetta per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e a condizione che l’installazione dell’impianto avvenga congiuntamente a uno degli interventi agevolati con l’ecobonus. La detrazione del 110% spetta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema. La detrazione non spetta se si percepiscono altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto. In ogni caso per ottenerla, occorre cedere in favore del gestore dei servizi energetici (GSE) l’energia non auto-consumata in sito.
Superbonus al 110% anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, a patto che l’installazione sia eseguita insieme a uno degli interventi agevolati con la stessa percentuale dall’ecobonus.
E per quanto riguarda il sismabonus, invece?
Gli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione del 110% sono tutti quelli compresi nell’attuale sismabonus, ed ovvero:
– i lavori di messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici (attualmente agevolati con il sismabonus ordinario al 50%);
– i lavori che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore (attualmente agevolati al 70% su case singole e al 75% nei condomìni) ;
– i lavori che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori (attualmente agevolati al 80% su case singole e al 85% nei condomìni).
Inoltre,anche per le spese sostenute per l’acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione (cioè il sismabonus acquisti) in zona sismica 1, 2 e 3, l’aliquota della detrazione sale al 110%. Le spese, però, devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a condizione che sia stipulata una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi. Se, al posto della detrazione, si decide di cedere il credito corrispondente a un’impresa di assicurazione con la contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione del premio assicurativo, al posto del 19% spetta per il 90%.Sono in ogni caso esclusi tutti gli interventi su edifici situati nella zona sismica 4.
Tutte le agevolazioni viste fin qui si applicano per interventi effettuati su condomini o su abitazioni singole adibite ad abitazione principale (sono escluse le seconde case).
La spesa deve essere sostenuta da:
– persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
-dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
-dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Sconto in fattura anche per le ristrutturazioni!
Se, nel 2020 e nel 2021 sostieni spese per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica, interventi antisismici, rifacimento delle facciate, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici ,al posto della detrazione fiscale vera e propria, si può scegliere di ottenere uno sconto di pari importo su quanto bisogna pagare al fornitore, che recupera l’importo sotto forma di credito d’imposta cedibile a sua volta anche a intermediari finanziari o istituti di credito. In alternativa, si può scegliere di “trasformare” la detrazione in credito d’imposta e cederlo direttamente ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari. La cessione deve esser fatta in via telematica tramite le procedure che saranno definite dall’Agenzia delle entrate.
Come cedere la detrazione del 110%?
Per poter cedere la detrazione e ottenere lo sconto immediato, bisogna richiede ad un CAF il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che, in pratica, attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi realizzati. Gli interventi relativi all’ecobonus devono essere asseverati da tecnici abilitati per il rispetto dei requisiti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa in via telematica all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo economico (ENEA). Il Ministero dello Sviluppo economico (MISE) deve emanare un decreto attuativo per stabilire le modalità di trasmissione dell’asseverazione e le relative modalità attuative. Gli interventi relativi al sismabonus devono essere asseverati da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza. I professionisti incaricati attestano anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
I tecnici responsabili delle attestazioni e asseverazioni dovranno stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi dei lavori che attestano o asseverano, e comunque per un importo minimo che sarà indicato nel testo definitivo del decreto.La polizza servirà a garantire il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata non soltanto ai propri clienti ma anche e al bilancio dello Stato. Chi dovesse rilasciare attestazioni e asseverazioni infedeli rischierà sanzioni penali o pecuniarie.
I nuovi superbonus si aggiungono a quelli vigenti:
– bonus ristrutturazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio;
– bonus mobili ed elettrodomestici del 50% per arredare immobili ristrutturati;
– bonus verde del 36% per realizzare aree verdi e giardini;
– ecobonus dal 50% per le finestre, al 65% per pannelli solari termici e caldaie a condensazione al 75% per il cappotto su parti comuni per almeno il 25% della superficie dell’edificio;
– sismabonus dal 50% all’85% per la messa in sicurezza antisismica degli edifici in zona sismica 1, 2 e 3;
– bonus facciate del 90% per tinteggiatura, pulitura o rifacimento delle facciate, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 ma disciplinato solo a febbraio dall’Agenzia delle Entrate, pochi giorni prima che il lockdown bloccasse i cantieri.