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Superbonus e bonus edilizi: i nuovi massimali di spesa per il 2022

Il ministro Cingolani ha firmato il decreto del 14 febbraio 2022 del MITE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del del 16 marzo, che fissa i tetti massimi per gli interventi del Superbonus 110% e degli altri bonus , tra i quali Ecobonus, Bonus Ristrutturazioni e Bonus Facciate.

Quali sono le novità? Cerchiamo di far chiarezza rispondendo a delle semplici domande.

Che cosa definisce il Decreto del MITE? 

Il decreto individua i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese per l’accesso ai benefici fiscali. E’ di importanza estrema per i professionisti tecnici “asseveratori”, in quanto definisce i costi massimi, distinti per tipologia di intervento, per gli interventi di efficienza energetica ricompresi nelle discipline cosiddette Ecobonus, SuperEcobonus, Bonus casa, Bonus Facciate e di incentivazione delle colonnine di ricarica elettrica, nei casi di accesso alle opzioni di sconto in fatture e cessione del credito.

I massimali individuati aggiornano quelli già vigenti per l’Ecobonus (aumentandoli almeno del 20% in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione), saranno rivisti annualmente e non non sono onnicomprensivi. Cosa significa? Significa che sono esclusi l’IVA, gli oneri professionali e i costi di posa in opera, in modo da tener conto dell’eterogeneità dei possibili interventi.

**Ricordiamo che con il Decreto Antifrode e con Legge di Bilancio 2022 è stato esteso l’obbligo di presentare il visto di conformità e l’asseverazione delle congruità delle spese anche per gli altri bonus casa, oltre che per il Superbonus 110.

Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese è necessario far riferimento ai:

  •   prezzari
  • –  ai valori massimi stabiliti con il presente decreto del ministro della transizione ecologica **

Quando entra in vigore?

Per tutelare gli investimenti già avviati e quelli in via di realizzazione, il decreto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in GU. Pertanto, le disposizioni di questo decreto si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente al 15 aprile 2022.

Quali sono le tipologie di intervento che comprende il Decreto?

L’Allegato A del Decreto Prezzi del MITE, che sostituirà l’Allegato I del DM 6 agosto 2020, contiene una serie di interventi, tutti riconducibili alla riqualificazione energetica, e fissa i costi massimi relativi a beni non contemplati dal DM 6 agosto 2020, come gli impianti con micro-cogeneratori.

Tra le tipologie di interventi dei nuovi costi massimi specifici:

  • Riqualificazione energetica;
  • Strutture opache orizzontali: isolamento coperture;
  • Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti;
  • Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali;
  • Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi;
  • Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione;
  • Impianti a collettori solari;
  • Impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione;
  • Impianti con micro-cogeneratori;
  • Impianti con pompe di calore;
  • Impianti con sistemi ibridi;
  • Impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili;
  • Impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore ;
  • Installazione di tecnologie di building automation.

 Il collegamento del Decreto con le asseverazioni della congruità della spesa?

Nel testo si prevede che per tutti gli interventi di cui sopra, l’asseverazione sulla congruità della spesa sia redatta dal tecnico abilitato sulla base dei costi massimi specifici riportati nell’Allegato A.

In tutti gli altri casi, la verifica della congruità della spesa è effettuata con riferimento ai prezzari ‘alternativi’ di cui parliamo sotto, così come disposto dal comma 13-bis dell’art.119 del Decreto Rilancio.

Dopo le novità apportate in materia dalla Finanziaria 2022, questo decreto si interseca con le nuove disposizioni con quelle relative alla congruità delle spese di cui al Decreto 6 agosto 2020 (Decreto 6 agosto 2020 farlo cliccabile che rimanda a https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/05/20A05394/sg ) (c.d. DM Requisiti tecnici o Decreto Prezzi).

Cerchiamo di essere più chiari: il superamento dei costi dei lavori edilizi rispetto alle cifre massime determinate nel decreto comporterà l’applicazione delle agevolazioni fiscali solo entro quei limiti, per la parte eccedente quelle somme non si applicherà il bonus fiscale (Superbonus o altra agevolazione).

E per gli interventi non previsti dall’Allegato A del Decreto?

Per tutti i costi non previsti nel decreto si farà riferimento ai prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti o ai prezziari della casa editrice DEI.

Per queste voci, al fine di evitare speculazioni, sarà comunque indispensabile l’asseverazione della congruità della spesa da parte di un tecnico abilitato.

Immagine 2:

Il ministro Cingolani ha firmato il decreto del 14 febbraio 2022 del MITE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del del 16 marzo, che fissa i tetti massimi per gli interventi del Superbonus 110% e degli altri bonus , tra i quali Ecobonus, Bonus Ristrutturazioni e Bonus Facciate.

Quali sono le novità? Cerchiamo di far chiarezza rispondendo a delle semplici domande.

Che cosa definisce il Decreto del MITE? 

Il decreto individua i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese per l’accesso ai benefici fiscali. E’ di importanza estrema per i professionisti tecnici “asseveratori”, in quanto definisce i costi massimi, distinti per tipologia di intervento, per gli interventi di efficienza energetica ricompresi nelle discipline cosiddette Ecobonus, SuperEcobonus, Bonus casa, Bonus Facciate e di incentivazione delle colonnine di ricarica elettrica, nei casi di accesso alle opzioni di sconto in fatture e cessione del credito.

I massimali individuati aggiornano quelli già vigenti per l’Ecobonus (aumentandoli almeno del 20% in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione), saranno rivisti annualmente e non non sono onnicomprensivi. Cosa significa? Significa che sono esclusi l’IVA, gli oneri professionali e i costi di posa in opera, in modo da tener conto dell’eterogeneità dei possibili interventi.

**Ricordiamo che con il Decreto Antifrode e con Legge di Bilancio 2022 è stato esteso l’obbligo di presentare il visto di conformità e l’asseverazione delle congruità delle spese anche per gli altri bonus casa, oltre che per il Superbonus 110.

Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese è necessario far riferimento ai:

  •   prezzari
  • –  ai valori massimi stabiliti con il presente decreto del ministro della transizione ecologica **

Quando entra in vigore?

Per tutelare gli investimenti già avviati e quelli in via di realizzazione, il decreto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in GU. Pertanto, le disposizioni di questo decreto si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente al 15 aprile 2022.

Quali sono le tipologie di intervento che comprende il Decreto?

L’Allegato A del Decreto Prezzi del MITE, che sostituirà l’Allegato I del DM 6 agosto 2020, contiene una serie di interventi, tutti riconducibili alla riqualificazione energetica, e fissa i costi massimi relativi a beni non contemplati dal DM 6 agosto 2020, come gli impianti con micro-cogeneratori.

Tra le tipologie di interventi dei nuovi costi massimi specifici:

  • Riqualificazione energetica;
  • Strutture opache orizzontali: isolamento coperture;
  • Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti;
  • Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali;
  • Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi;
  • Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione;
  • Impianti a collettori solari;
  • Impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione;
  • Impianti con micro-cogeneratori;
  • Impianti con pompe di calore;
  • Impianti con sistemi ibridi;
  • Impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili;
  • Impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore ;
  • Installazione di tecnologie di building automation.

 Il collegamento del Decreto con le asseverazioni della congruità della spesa?

Nel testo si prevede che per tutti gli interventi di cui sopra, l’asseverazione sulla congruità della spesa sia redatta dal tecnico abilitato sulla base dei costi massimi specifici riportati nell’Allegato A.

In tutti gli altri casi, la verifica della congruità della spesa è effettuata con riferimento ai prezzari ‘alternativi’ di cui parliamo sotto, così come disposto dal comma 13-bis dell’art.119 del Decreto Rilancio.

Dopo le novità apportate in materia dalla Finanziaria 2022, questo decreto si interseca con le nuove disposizioni con quelle relative alla congruità delle spese di cui al Decreto 6 agosto 2020 (Decreto 6 agosto 2020 farlo cliccabile che rimanda a https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/05/20A05394/sg ) (c.d. DM Requisiti tecnici o Decreto Prezzi).

Cerchiamo di essere più chiari: il superamento dei costi dei lavori edilizi rispetto alle cifre massime determinate nel decreto comporterà l’applicazione delle agevolazioni fiscali solo entro quei limiti, per la parte eccedente quelle somme non si applicherà il bonus fiscale (Superbonus o altra agevolazione).

E per gli interventi non previsti dall’Allegato A del Decreto?

Per tutti i costi non previsti nel decreto si farà riferimento ai prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti o ai prezziari della casa editrice DEI.

Per queste voci, al fine di evitare speculazioni, sarà comunque indispensabile l’asseverazione della congruità della spesa da parte di un tecnico abilitato.

Ecco il link al decreto.

Ecco il link a massimali di spesa.

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